Distinguiamo secondo i tre principali processi amministrativi coinvolti 

  • Edilizia: l’entrata in vigore del DL 17/2022 ha introdotto delle semplificazioni sull’iter autorizzativo per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nello specifico, se l’intervento prevede sola installazione dell’impianto fotovoltaico, non è necessaria alcuna procedura autorizzativa fino a impianto 200 kW (per cui sarà sufficiente compilare il Modello Unico su portale GSE), mentre rimane l’obbligo di presentazione di DILA per impianti superiori a 200 kW e di CILA nei casi in cui l’intervento sia abbinato anche a rifacimento del tetto – vedi rimozione amianto – o necessità di nullaosta paesaggistico
  • Paesaggistica: in linea di massima l’installazione non necessita il rilascio di nullaosta paesaggistico. Fanno eccezione a questa regola gli impianti installati su immobili identificati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004) all’art. 136, comma 1 lettere b) e c) – in quest’ultimo caso solo se non integrati e visibili da spazi pubblici esterni e da punti panoramici nel qual caso è necessaria una paesaggistica semplificata
  • Ambientale (V.Inc.A.): per il Veneto, rientrando gli impianti oggetto della misura Parco Agricolare nella casistica “impianti fotovoltaici aderenti e integrati a edifici esistenti, in assenza di nuova occupazione di suolo”, laddove richiesto, è necessaria la compilazione della dichiarazione di non necessità (modello E – allegato) richiamando il punto 13 dell’Allegato A