L.R. 28/2012 Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo (testo coordinato con LR 23/2022)
pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell’offerta turistica del settore primario allo scopo di:
a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina, della vita rurale e di quella del mondo della pesca;
f bis) ampliare e diversificare l’offerta turistica, nonché l’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare;
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso;
h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell’accoglienza sul territorio.
2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle funzioni amministrative: la Regione e i comuni, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza e per l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.